Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2004, n. 7/19902

Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni «IPPC». D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.)» - Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico»


LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:
· la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
· il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento». (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.) che, tra l'altro:
- disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato I al decreto medesimo;
- prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- disciplina il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
- individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- l'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che assegna alla competenza dello Stato l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti sia esistenti che nuovi, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale), rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I alla direttiva 96/61/CE;
- la legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003» e, in particolare, l'articolo 16, che modifica l'Allegato I, punto 5.3., del d.lgs. 372/99, per quanto attiene alla descrizione di una specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale e l'articolo 22 che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un d.lgs. per l'integrale attuazione, mediante modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del T.U. delle Leggi sanitarie - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria nella materia in oggetto;
- la direttiva 2003/35/CE che, tra l'altro, integra e modifica la direttiva 96/61/CE, sia in ordine alla definizione di «modifica sostanziale» degli impianti contemplati della medesima direttiva 96/61/CE, sia rispetto alle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico al procedimento. per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, che proroga al 30 aprile 2005 il termine stabilito all'articolo 4, comma 14, del d.lgs. 372/99 per la conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti esistenti;

Richiamata altresì la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112;

Visto il decreto 4 luglio 2002, n. 12670, a firma del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, che:
- dà atto, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, punto 8), del richiamato d.lgs. 372/99, che la Regione Lombardia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al medesimo decreto, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati;
- individua la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente quale referente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- dispone l'attivazione, presso la stessa Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, dello «Sportello I.P.P.C.», destinatario di ogni documentazione connessa all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai fini, tra l'altro, della ripartizione della stessa tra le Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell'Allegato I al d.lgs. 372/99 e riportate, per le finalità della suddetta ripartizione, nell'Allegato A al medesimo decreto 4 luglio 2002, n. 12670;
- rinvia altresì a successivo atto, su proposta delle Direzioni Generali competenti, la fissazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 372/99, da parte dei gestori degli impianti esistenti e la definizione delle modalità per la presentazione delle domande stesse, oltre che l'individuazione dei criteri e delle procedure di carattere tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visti, in particolare, del richiamato d.lgs. 372/99:
- l'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande;
- l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 372/99, ai sensi del quale è di competenza dei Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, ora della Salute, l'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili a cui l'Autorità competente deve attenersi ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che, nelle more dell'emanazione delle suddette linee guida, tenuto conto dei limiti temporali fissati dalla direttiva 96/61/CE e dal decreto di recepimento 372/99 per la conclusione di tutti i procedimenti di autorizzazione degli impianti soggetti alla normativa I.P.P.C., la Giunta ha approvato la d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 con cui si è deliberato, tra l'altro:
- di approvare il calendario delle scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito nell'Allegato;
- di stabilire che il periodo per la presentazione delle domande è compreso tra l'1 novembre 2004 e il 30 aprile 2005, disponendo che in caso di mancata pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 372/99 ovvero di pubblicazione in data successiva a quella del 1 ottobre 2004, le date di presentazione delle domande sono differite di un numero pari al ritardo maturato;
- di approvare la modulistica per la presentazione delle domande;
- di disporre l'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio I.P.P.C., da svolgersi nel rispetto delle procedure indicate dal d.lgs. 372/99, nonché di quanto stabilito dal decreto regionale 4 luglio 2002, n. 12670 e dal Protocollo d'Intesa richiamati nelle premesse;
- di disporre altresì la scadenza del 15 settembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle Aziende che hanno aderito alla sperimentazione del procedimento I.P.P.C.;

Preso atto che in data 15 aprile 2003 è stata nominata la Commissione nazionale prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 372/99 per la redazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
Preso atto altresì che la medesima Commissione sta provvedendo all'elaborazione di alcune delle suddette linee guida con riguardo al alcune dei settori d'attività soggetti all'autorizzazione de quo (plastica e metalli), e preso atto altresì che le medesime non sono state ancora pubblicate;

Valutato che le linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili reperiscono tali tecniche all'interno dei BAT References (c.d. BREF) redatti per settore dalla Commissione europea e dall'ufficio a tale scopo istituito, l'IPTIS di Siviglia;

Valutata l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale che portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico qualificabile come tutela dell'ambiente, dal momento che non sembra configurabile una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, e valutata e in particolare la giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, da cui è agevole ricavare una configurazione dell'«Ambiente» come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio regionale;

Valutata altresì una recente sentenza (407/2002) con cui la Consulta ha ritenuto che, riguardo alla protezione dell'ambiente, non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato;

Valutate infine:
- sia la necessità di rilasciare le autorizzazioni IPPC alle aziende lombarde al fine di ridurre le emissioni causate dalle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute;
- sia la necessità di procedere al rilascio delle autorizzazioni IPPC nei tempi previsti dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Considerato pertanto che la Regione non può esimersi dall'ottemperare alla normativa europea nei tempi da questa stabiliti, riservandosi al contempo di:
- effettuare opportuni controlli successivi al fine di verificare la corrispondenza delle autorizzazioni rilasciate in loro assenza alle linee guida che saranno elaborate in sede ministeriale;
- di procedere all'individuazione delle migliori tecniche disponibili adottando la medesima metodologia scelta dalla Commissione nazionale e pertanto non discostandosi dalle scelte operate a livello europeo dagli organi e dagli uffici dedicati;

Considerata inoltre la necessità di:
- approvare i criteri per le procedure amministrative attinenti al rilascio delle autorizzazioni IPPC, elaborati dal gruppo di lavoro interdirezionale (DD.GG. Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità e Agricoltura) costituito con decreto n. 9314, da applicarsi sia nella fase sperimentale che in quella successiva
- stabilire che i medesimi criteri saranno soggetti a modifiche/interventi correttivi individuati nel corso della fase sperimentale
- procedere alla redazione della modulistica che lo sportello IPPC dovrà utilizzare nel corso della attività

Dato atto, inoltre, che il menzionato gruppo di lavoro ha elaborato e approvato un documento contenente le «Linee guida per le Province e i Comuni lombardi» in cui si definiscono le competenze degli Enti Locali lombardi nella procedura tesa al rilascio dell'autorizzazione IPPC;

Preso atto che le menzionate linee guida sono successivamente state approvate lo scorso settembre sia da ANCI che da UPL;

Vista infine la d.g.r. n. 19610 del 26 novembre 2004 recante «Disposizioni in ordine alla sperimentazione del procedimento autorizzatorio «IPPC» (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Integrazioni alla d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623», con cui veniva disposto l'allargamento della sperimentazione a quattro aziende del settore agricolo (allevamenti di bestiame) svolgenti attività previste nell'allegato 1 al d.lgs. 372/99, fissando la scadenza del 15 dicembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle aziende interessate;

Valutata, con riferimento alle aziende di cui all'allegato I punto 6.6 del d.P.R. 372/99, la necessità di differire il calendario per la presentazione delle domande ulteriormente rispetto alle altre tipologie di impianti, in considerazione della circostanza che la sperimentazione per le menzionate aziende ha avuto inizio successivamente a quella avviata in via principale;

Delibera

recepite le premesse:
1. che il calendario per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti lombardi esistenti soggetti all'autorizzazione I.P.P.C., fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18.623, è traslato di mesi tre, e che pertanto le date in esso indicate decorrono a partire dal 1 febbraio 2005;
2. che, per le sole aziende del settore agricolo soggette ad I.P.P.C (allevamenti di bestiame), il calendario già fissato per la presentazione delle domande con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 è differito, e che le date ivi indicate decorrono a partire dal 1° maggio 2005;
3. di approvare il documento «Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale», contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante;
4. di approvare il documento «Linee guida per le Province e i Comuni lombardi», contenuto nell'allegato B del presente atto, di cui costituisce parte integrante;
5. di stabilire che a eventuali modifiche del calendario e della procedura e all'approvazione della modulistica che dovrà essere utilizzata dallo Sportello IPPC provvederà il dirigente dello Sportello con successivi provvedimenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Il presente documento individua le fasi, procedimentali, i soggetti competenti e le principali attività che gli stessi devono porre in essere al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.
Si forniscono inoltre indicazioni in ordine alla conferenza dei servizi, alla modulistica e alla tempistica.

Fasi procedimentali
Il procedimento finalizzato al rilascio dell'A.I.A. è suddiviso nelle seguenti fasi:
1) Fase d'iniziativa
Consiste nella presentazione della domanda e della relativa documentazione allo Sportello IPPC
Soggetti: richiedente, Sportello IPPC
2) Fase istruttoria
Inizia con la trasmissione alla Direzione competente della domanda e della relativa documentazione e termina con l'invio del documento tecnico predisposto da ARPA o da altro Ente delegato - e delle eventuali integrazioni - alla Direzione medesima
Soggetti: Direzione Generale competente, ARPA
3) fase decisoria
Inizia con la convocazione della conferenza dei servizi e termina con l'emanazione del provvedimento finale (autorizzazione)
Soggetti: Sportello IPPC, Direzione Generale competente, Provincia e Comuni interessati, eventualmente ARPA e richiedente

Competenze e attività in capo alla Regione
La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Presso la Giunta - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente è stato istituito con d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 della Direzione Generale Affari Generali e Personale lo Sportello IPPC.
Allo Sportello fanno riferimento le seguenti attività fondamentali:
- accoglimento delle domande
- protocollazione e formazione del fascicolo
- assegnazione della domanda e della documentazione ricevuta alla Direzione Generale competente in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 (Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità, Agricoltura)
- accoglimento delle osservazioni sulla domanda in forma scritta da parte dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 4 comma 7 d.lgs. 372/99
- conservazione di tutta la documentazione presentata
- conservazione di tutti gli atti inerenti il procedimento, tra cui l'atto finale del procedimento (autorizzazione)
- attività inerenti alle richieste d'accesso alla documentazione e alle informazioni conservate
- comunicazione di avvio del procedimento
- convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della 1.241/90
- rilascio dei provvedimenti autorizzativi
Lo sportello funziona inoltre da ufficio per le relazioni con il pubblico.
Il dirigente della U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC è responsabile del procedimento autorizzativo. In tale veste, dirige e coordina le attività dello Sportello, adotta i criteri idonei ad apportare semplificazioni alla procedura, approva la modulistica e rilascia le autorizzazioni integrate ambientali.
Le Direzioni Generali competenti in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 (Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità, Agricoltura) provvedono all'istruttoria insieme ad ARPA o altro Ente delegato e partecipano alle conferenze dei servizi, per mezzo del dirigente/funzionario individuato al loro interno.
L'ente delegato dalla D.G. Agricoltura provvede direttamente all'istruzione della richiesta e trasmette l'esito dell'istruttoria alla D.G. competente.

Attività in capo all'ARPA
ARPA provvede all'istruttoria tecnica e alla redazione del documento tecnico costituente la base di decisione in sede di conferenza dei servizi e lo trasmette alla D.G. competente.
Fornisce chiarimenti e delucidazioni sul documento tecnico in sede di conferenza su richiesta della D.G. competente.

Fase decisoria del procedimento
Redatto il documento tecnico e conclusasi la fase istruttoria, lo Sportello convoca apposita conferenza di servizi in base ai dettami della l. 241/90.
Alla conferenza partecipano:
- la D.G. competente in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670, che individua al proprio interno il dirigente/funzionario che la presiede e che esprime la determinazione della Regione
- lo Sportello IPPC, a titolo di supporto, in persona del responsabile o di suo delegato
- ogni altra D.G. regionale avente interesse concreto al singolo procedimento/autorizzazione, a titolo di supporto tecnico
- la Provincia e il comune/i Comuni interessati, secondo i principi fissati nell'allegato B) della presente deliberazione, che esprimono le proprie determinazioni ai fini della decisione finale
- il richiedente, che pur non avendo diritto al voto può avanzare proposte utili ai fini della decisione
- i soggetti interessati ai sensi della l. 241/90 art. 9 che partecipano attraverso la presentazione di memorie scritte e documenti.
La decisione è assunta dalla Direzione regionale competente, dalla Provincia e dal comune/dai Comuni interessati.
La determinazione della conferenza è trasmessa al responsabile del procedimento presso lo Sportello che provvede all'assunzione del provvedimento autorizzativo e alla sua comunicazione al richiedente dell'autorizzazione.
Il dirigente responsabile dello Sportello IPPC può predisporre modalità di semplificazione.

Modulistica
Il responsabile dello Sportello provvede alla predisposizione della modulistica e in particolare alla predisposizione dei modelli di:
- comunicazione avvio procedimento
- richiesta di integrazioni ad ARPA
- atto di convocazione della conferenza dei servizi
- verbale della conferenza dei servizi
- provvedimento finale.

Tempistica
60 giorni: tempo massimo per la predisposizione documento tecnico da parte di ARPA e la trasmissione allo Sportello
150 giorni: durata massima dell'intera procedura autorizzatoria.

ALLEGATO B - LINEE GUIDA PER LE PROVINCE E I COMUNI LOMBARDI

I - Premessa
Il presente documento contiene una proposta di linea guida rivolta alle altre Autorità Competenti Ambientali le quali devono supportare l'A.C. nello svolgimento e nel controllo dell'intera procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come previsto dalla direttiva 96/61/CE e dal d.lgs 372/99. Vista:
· la complessità del procedimento;
· l'elevato numero dei soggetti chiamati a contribuire allo svolgimento dello stesso;
· l'enorme quantità di dati da raccogliere per la stesura della relazione tecnica relativa all'istanza per i complessi IPPC esistenti;
· la difficoltà sia da parte dei gestori di fornire dati e informazioni in possesso già della Pubblica amministrazione in quanto relative al territorio o a situazioni legate allo stesso;
· la difficoltà dei soggetti pubblici ad utilizzare dati ed informazioni sul complesso IPPC in quanto, queste ultime, spesso sono localizzate presso Enti pubblici molto diversi e difficilmente raggiungibili, rispetto alla tempistica prevista dalla normativa in essere.
Pertanto, premesso quanto sopra, e tenuto conto che:
· la finalità del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, art. 3, comma 1, sono quelle di rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali secondo dei principi generali di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili per ridurre o eliminare fenomeni di inquinamento significativi, evitando la produzione di rifiuti, utilizzando l'energia e l'acqua in modo efficace, prevenendo gli incidenti limitandone le conseguenze;
· il medesimo decreto all'art. 4 comma 1 informa che oltre alle informazioni richieste dalla normativa sull'aria, sull'acqua, sul suolo e sul rumore, il gestore deve comunque dare anche informazioni sull'impianto, sul tipo e sulla portata delle sue attività, sulle materie prime e ausiliarie, sulle sostanze e sull'energia usate e prodotte dall'impianto, sulle sue fonti, sul tipo, sulle entità delle varie emissioni, sullo stato del sito di ubicazione dello stesso, sugli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente, sulla tecnologia utilizzata, sulle altre tecniche in uso per prevenire, ridurre, controllare le emissioni generate dall'impianto ed i rifiuti prodotti dallo stesso.
Le Pubbliche Amministrazioni che parteciperanno alla procedura autorizzativa sia attraverso la Conferenza dei Servizi per il rilascio del parere di competenza, sia quali detentori di dati e informazioni a livello locale territoriale che dovrebbero essere forniti, non dal gestore del complesso IPPC esistente in quel territorio, ma dalla P.A. stessa in quanto già in suo possesso, sono cortesemente invitate a seguire le indicazioni sotto riportate al fine di facilitare lo svolgimento dei procedimenti più volte richiamati.

A) Parte riservata alle Amministrazioni Comunali

A1) Identificazione Urbanistica del Complesso IPPC
Per identificazione urbanistica si intende la descrizione territoriale, per un raggio di 500 m dal suo perimetro, del territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame fornendo all'A.C.:
- i dati catastali del complesso;
- la zona urbanistica individuabile dal PRG vigente o dalle eventuali modificazioni in essere purché in fase di approvazione, nonché le eventuali NTA e la definizione delle altre zone urbanistiche se presenti nel contesto territoriale considerato;
- la descrizione sintetica delle altre attività presenti sul territorio nel raggio di 500 m dal perimetro del complesso indicando il tipo di attività (produttiva, residenziale, artigianale, ricreativa, assistenziale, sanitaria e/o altro) e se possibile le relative percentuali di territorio di ciascuna di esse rispetto al territorio considerato con centro nel complesso in oggetto (il gestore provvederà a completare il quadro con la predisposizione di una planimetria con le informazioni ricevute);
- l'identificazione delle zone servite dalla fognatura pubblica e/o a fognatura consortile indicando le reti fognarie, nonché la presenza di eventuali impianti consortili di trattamento delle acque reflue e la ragione sociale del gestore del servizio di depurazione;
- la descrizione sommaria della viabilità indicando dove possibile il tipo di strada, il numero ed il tipo di veicoli che la utilizzano ed eventuali informazioni su ingorghi e/o intasamenti.

A2) Identificazione Ambientale del territorio su cui insiste il Complesso IPPC
Per identificazione ambientale si intende la descrizione ambientale del territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame, dei vincoli e delle criticità presenti su detto territorio e gli eventuali piani ambientali presenti sul territorio fornendo all'A.C.:
- le informazioni sui contenuti ambientali delle NTA;
- l'indicazione della presenza sul territorio comunale di zone sottoposte a vincoli ambientali indicando i tipi di vincoli, i soggetti gestori di questi vincoli ed eventualmente le norme di riferimento, nonché la presenza di Piani di Risanamento/Bonifica di ecosistemi o altro.

A3) Descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio
Per descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio si intende l'identificazione delle eventuali criticità ambientali causate dal complesso in esame ed i rapporti che il gestore ha attivato con la pubblica amministrazione per superarli. L'amministrazione Comunale fornisce all'A.C.:
- la descrizione delle eventuali criticità ambientali causate dal complesso relativamente all'aria, all'acqua (falda e scarichi idrici), al rumore ed ai rifiuti eventualmente prodotti dalla ditta;
- il numero, il tipo, la durata e la natura dei contenziosi di carattere ambientale che il gestore dell'impianto ha intrapreso/subito da parte o sui cittadini e/o altre attività o insediamenti vicini;
- la descrizione delle iniziative messe in atto dalla pubblica amministrazione per eliminare e/o minimizzare tali criticità.

A4) Espressione del parere sindacale per la Conferenza di Servizio
A4. 1) Criteri per la definizione dei contenuti:
Nell'espressione del parere sindacale relativamente alla conferenza di servizio i competenti uffici comunali devono tener conto che:
- l'impianto in esame è esistente ai sensi del d.lgs. 372/99 e già insediato nel territorio comunale da molto tempo;
- l'assetto del territorio intorno all'impianto non può essere modificato solo attraverso le prescrizioni tecnico urbanistiche, ma deve essere valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori tecniche economicamente sostenibili che il gestore intende mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle;
- l'esame ambientale e territoriale del complesso come indicato nei Punti A1), A2) ed A3);
- l'indicazione di altre situazioni specifiche.

A4.2) Contenuti del parere:
Il parere dell'amministrazione Comunale deve essere espresso ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99 e deve riportare:
- l'assenso o il dissenso del comune sull'esercizio del Complesso IPPC in base alle considerazioni di cui al precedente punto A4.1);
- le eventuali motivate richieste di prescrizioni di natura territoriale ed ambientale coerenti con le competenze del comune stesso;
- l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale comunali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal gestore.

B) Parte riservata alle Amministrazioni Provinciali

B1) Identificazione territoriale del Complesso IPPC
Per identificazione territoriale si intende la descrizione del sito comunale e/o sovra-comunale dove è ubicato il complesso in esame fornendo all'A.C.:
- la breve elencazione relativa alla presenza di discariche, impianti consortili per il trattamento delle acque reflue, impianti di trattamento rifiuti e/o di altri impianti d'interesse provinciale. Tali informazioni devono essere fornite anche al gestore dell'impianto che provvederà a completare il quadro con la predisposizione della documentazione richiesta e di una planimetria con le informazioni ricevute;
- i corsi d'acqua superficiali presenti ed una loro sommaria descrizione, nonché dove possibile il tipo e il numero di attività comprese quelle civili e sanitarie che utilizzano il corso d'acqua superficiale come emungimento e/o scarico di reflui idrici;
- i corsi d'acqua sotterranei presenti ed una loro sommaria descrizione, nonché la presenza di pozzi pubblici e privati indicando il numero, la distanza, la profondità e l'uso eventuale da parte del gestore del Complesso IPPC;
- la descrizione sommaria della viabilità indicando dove possibile il tipo di strada, il numero ed il tipo di veicoli che la utilizzano ed eventuali informazioni su ingorghi e/o intasamenti.

B2) Identificazione Ambientale del territorio su cui insiste il Complesso IPPC
Per identificazione ambientale si intende la descrizione ambientale di vincoli/piani provinciali che coinvolgono il territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame, che possano creare delle criticità su detto territorio fornendo all'A.C.:
- la descrizione sommaria di dette criticità e le eventuali soluzioni adottate o in fase di adozione; la descrizione delle criticità ambientali della falda con particolare riferimento alla composizione della stessa ed alla sua permeabilità e stratigrafia
- la composizione, dove possibile e disponibile degli scarichi idrici delle attività industriali su eventuali corpi recettori superficiali presenti nel territorio ed interessanti il complesso in esame.

B3) Descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio
Per descrizione delle criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio si intende l'identificazione delle eventuali criticità ambientali causate dal complesso in esame ed i rapporti che il gestore ha attivato con la Provincia per superarli. In particolare si richiede di fornire:
- la descrizione delle criticità ambientali causate dal complesso relativamente all'aria, all'acqua (falda e scarichi idrici), al rumore ed ai rifiuti eventualmente prodotti dalla ditta;
- il numero, il tipo, la durata e la natura dei contenziosi che il gestore dell'impianto ha intrapreso/subito da parte o sui cittadini e/o altre attività o insediamenti vicini;
- la descrizione delle iniziative messe in atto dalla pubblica amministrazione per eliminare e/o minimizzare tali criticità.

B4) Espressione del parere provinciale per la Conferenza di Servizio
B4.1) Criteri per la definizione dei contenuti:
Nell'espressione del parere provinciale, relativamente alla conferenza di servizio, i competenti uffici provinciali devono tener conto che:
- l'impianto in esame è esistente ai sensi del d.lgs. 372/99 e già insediato nel territorio comunale da molto tempo;
- l'assetto del territorio intorno all'impianto non può essere modificato solo attraverso le eventuali prescrizioni tecnico urbanistiche, ma deve essere valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori tecniche economicamente sostenibili che il gestore intende mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle;
- l'esame ambientale e territoriale del complesso come indicato nei Punti B1), B2) e B3);
- l'indicazione di altre situazioni specifiche.

B4.2) Contenuti del parere:
Il parere dell'amministrazione Provinciale deve essere espresso ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99 e deve riportare:
- l'assenso o il dissenso della stessa sul Complesso IPPC in base alle considerazioni di cui al precedente punto B4.1);
- le eventuali e motivate prescrizioni di natura territoriale ed ambientale coerenti con le proprie competenze;
- l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale provinciali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal gestore.



_____________