Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2004, n.
7/19902
Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure
relative al rilascio delle autorizzazioni «IPPC». D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and
Control - I.P.P.C.)» - Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. «Interventi regionali per
il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento
dell'inquinamento atmosferico»
LA GIUNTA
REGIONALE
Richiamati: · la direttiva 96/61/CE del 24 settembre
1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come
modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE; · il d.lgs. 4
agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento». (Integrated
Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.) che, tra l'altro: -
disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato I al decreto
medesimo; - prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso; - disciplina il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di
esercizio degli stessi; - individua l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale; - l'articolo 77 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, che assegna alla competenza dello Stato
l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti sia
esistenti che nuovi, relativi alle attività industriali di cui
all'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento
delle pronunce di compatibilità ambientale), rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I alla direttiva 96/61/CE; - la legge 31 ottobre
2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
2003» e, in particolare, l'articolo 16, che modifica l'Allegato I, punto
5.3., del d.lgs. 372/99, per quanto attiene alla descrizione di una
specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale e
l'articolo 22 che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi
stabilito, un d.lgs. per l'integrale attuazione, mediante modifiche al
d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni
da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed
all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del T.U.
delle Leggi sanitarie - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa
nazionale e comunitaria nella materia in oggetto; - la direttiva
2003/35/CE che, tra l'altro, integra e modifica la direttiva 96/61/CE, sia
in ordine alla definizione di «modifica sostanziale» degli impianti
contemplati della medesima direttiva 96/61/CE, sia rispetto alle
disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico al procedimento.
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; - la legge 27
febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, che proroga al 30 aprile 2005 il termine stabilito all'articolo 4,
comma 14, del d.lgs. 372/99 per la conclusione dei procedimenti per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli
impianti esistenti;
Richiamata altresì la legge regionale 5 gennaio
2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il
riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112;
Visto il decreto 4 luglio 2002, n.
12670, a firma del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione
Generale Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio,
che: - dà atto, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, punto 8), del
richiamato d.lgs. 372/99, che la Regione Lombardia è l'Autorità competente
al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al
medesimo decreto, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o
sostanzialmente modificati; - individua la Direzione Generale Qualità
dell'Ambiente quale referente per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale; - dispone l'attivazione, presso la stessa
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, dello «Sportello I.P.P.C.»,
destinatario di ogni documentazione connessa all'istanza di autorizzazione
integrata ambientale, ai fini, tra l'altro, della ripartizione della
stessa tra le Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente, Servizi di
Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili del procedimento
autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività
specificate nell'Allegato I al d.lgs. 372/99 e riportate, per le finalità
della suddetta ripartizione, nell'Allegato A al medesimo decreto 4 luglio
2002, n. 12670; - rinvia altresì a successivo atto, su proposta delle
Direzioni Generali competenti, la fissazione del calendario delle scadenze
per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
d.lgs. 372/99, da parte dei gestori degli impianti esistenti e la
definizione delle modalità per la presentazione delle domande stesse,
oltre che l'individuazione dei criteri e delle procedure di carattere
tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
Visti, in particolare, del richiamato d.lgs.
372/99: - l'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione integrata stabilisce il
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande; -
l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 372/99, ai sensi del quale è di
competenza dei Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato e della Sanità, ora della Salute, l'emanazione delle
linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili a cui l'Autorità competente deve attenersi ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
Dato atto che,
nelle more dell'emanazione delle suddette linee guida, tenuto conto dei
limiti temporali fissati dalla direttiva 96/61/CE e dal decreto di
recepimento 372/99 per la conclusione di tutti i procedimenti di
autorizzazione degli impianti soggetti alla normativa I.P.P.C., la Giunta
ha approvato la d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 con cui si è deliberato, tra
l'altro: - di approvare il calendario delle scadenze per la
presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle
domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,
secondo quanto stabilito nell'Allegato; - di stabilire che il periodo
per la presentazione delle domande è compreso tra l'1 novembre 2004 e il
30 aprile 2005, disponendo che in caso di mancata pubblicazione delle
linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 372/99 ovvero di
pubblicazione in data successiva a quella del 1 ottobre 2004, le date di
presentazione delle domande sono differite di un numero pari al ritardo
maturato; - di approvare la modulistica per la presentazione delle
domande; - di disporre l'avvio della sperimentazione del procedimento
autorizzatorio I.P.P.C., da svolgersi nel rispetto delle procedure
indicate dal d.lgs. 372/99, nonché di quanto stabilito dal decreto
regionale 4 luglio 2002, n. 12670 e dal Protocollo d'Intesa richiamati
nelle premesse; - di disporre altresì la scadenza del 15 settembre 2004
per la presentazione delle domande da parte delle Aziende che hanno
aderito alla sperimentazione del procedimento I.P.P.C.;
Preso atto
che in data 15 aprile 2003 è stata nominata la Commissione nazionale
prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. 372/99 per la redazione delle linee
guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili; Preso atto altresì che la medesima Commissione
sta provvedendo all'elaborazione di alcune delle suddette linee guida con
riguardo al alcune dei settori d'attività soggetti all'autorizzazione de
quo (plastica e metalli), e preso atto altresì che le medesime non sono
state ancora pubblicate;
Valutato che le linee guida nazionali per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
reperiscono tali tecniche all'interno dei BAT References (c.d. BREF)
redatti per settore dalla Commissione europea e dall'ufficio a tale scopo
istituito, l'IPTIS di Siviglia;
Valutata l'evoluzione legislativa e
la giurisprudenza costituzionale che portano ad escludere che possa
identificarsi una materia in senso tecnico qualificabile come tutela
dell'ambiente, dal momento che non sembra configurabile una sfera di
competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, e valutata e
in particolare la giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova
formulazione del titolo V della Costituzione, da cui è agevole ricavare
una configurazione dell'«Ambiente» come valore costituzionalmente
protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale»,
in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono
essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad
esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio
regionale;
Valutata altresì una recente sentenza (407/2002) con cui
la Consulta ha ritenuto che, riguardo alla protezione dell'ambiente, non
si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di
titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare
contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze
rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo
Stato;
Valutate infine: - sia la necessità di rilasciare le
autorizzazioni IPPC alle aziende lombarde al fine di ridurre le emissioni
causate dalle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente e della salute; - sia la necessità
di procedere al rilascio delle autorizzazioni IPPC nei tempi previsti
dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento e dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372
«Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Considerato pertanto che la Regione
non può esimersi dall'ottemperare alla normativa europea nei tempi da
questa stabiliti, riservandosi al contempo di: - effettuare opportuni
controlli successivi al fine di verificare la corrispondenza delle
autorizzazioni rilasciate in loro assenza alle linee guida che saranno
elaborate in sede ministeriale; - di procedere all'individuazione delle
migliori tecniche disponibili adottando la medesima metodologia scelta
dalla Commissione nazionale e pertanto non discostandosi dalle scelte
operate a livello europeo dagli organi e dagli uffici
dedicati;
Considerata inoltre la necessità di: - approvare i
criteri per le procedure amministrative attinenti al rilascio delle
autorizzazioni IPPC, elaborati dal gruppo di lavoro interdirezionale
(DD.GG. Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità e Agricoltura)
costituito con decreto n. 9314, da applicarsi sia nella fase sperimentale
che in quella successiva - stabilire che i medesimi criteri saranno
soggetti a modifiche/interventi correttivi individuati nel corso della
fase sperimentale - procedere alla redazione della modulistica che lo
sportello IPPC dovrà utilizzare nel corso della attività
Dato atto,
inoltre, che il menzionato gruppo di lavoro ha elaborato e approvato un
documento contenente le «Linee guida per le Province e i Comuni lombardi»
in cui si definiscono le competenze degli Enti Locali lombardi nella
procedura tesa al rilascio dell'autorizzazione IPPC;
Preso atto che
le menzionate linee guida sono successivamente state approvate lo scorso
settembre sia da ANCI che da UPL;
Vista infine la d.g.r. n. 19610
del 26 novembre 2004 recante «Disposizioni in ordine alla sperimentazione
del procedimento autorizzatorio «IPPC» (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento). Integrazioni alla d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623», con
cui veniva disposto l'allargamento della sperimentazione a quattro aziende
del settore agricolo (allevamenti di bestiame) svolgenti attività previste
nell'allegato 1 al d.lgs. 372/99, fissando la scadenza del 15 dicembre
2004 per la presentazione delle domande da parte delle aziende
interessate;
Valutata, con riferimento alle aziende di cui
all'allegato I punto 6.6 del d.P.R. 372/99, la necessità di differire il
calendario per la presentazione delle domande ulteriormente rispetto alle
altre tipologie di impianti, in considerazione della circostanza che la
sperimentazione per le menzionate aziende ha avuto inizio successivamente
a quella avviata in via principale;
Delibera
recepite le
premesse: 1. che il calendario per la presentazione delle domande da
parte dei gestori degli impianti lombardi esistenti soggetti
all'autorizzazione I.P.P.C., fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18.623, è
traslato di mesi tre, e che pertanto le date in esso indicate decorrono a
partire dal 1 febbraio 2005; 2. che, per le sole aziende del settore
agricolo soggette ad I.P.P.C (allevamenti di bestiame), il calendario già
fissato per la presentazione delle domande con d.g.r. 5 agosto 2004 n.
18623 è differito, e che le date ivi indicate decorrono a partire dal 1°
maggio 2005; 3. di approvare il documento «Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale», contenuto nell'allegato A del
presente atto, di cui costituisce parte integrante; 4. di approvare il
documento «Linee guida per le Province e i Comuni lombardi», contenuto
nell'allegato B del presente atto, di cui costituisce parte
integrante; 5. di stabilire che a eventuali modifiche del calendario e
della procedura e all'approvazione della modulistica che dovrà essere
utilizzata dallo Sportello IPPC provvederà il dirigente dello Sportello
con successivi provvedimenti; 6. di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
ALLEGATO A - PROCEDURA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Il presente documento
individua le fasi, procedimentali, i soggetti competenti e le principali
attività che gli stessi devono porre in essere al fine di procedere al
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Si forniscono
inoltre indicazioni in ordine alla conferenza dei servizi, alla
modulistica e alla tempistica.
Fasi procedimentali Il
procedimento finalizzato al rilascio dell'A.I.A. è suddiviso nelle
seguenti fasi: 1) Fase d'iniziativa Consiste nella presentazione
della domanda e della relativa documentazione allo Sportello
IPPC Soggetti: richiedente, Sportello IPPC 2) Fase
istruttoria Inizia con la trasmissione alla Direzione competente della
domanda e della relativa documentazione e termina con l'invio del
documento tecnico predisposto da ARPA o da altro Ente delegato - e delle
eventuali integrazioni - alla Direzione medesima Soggetti: Direzione
Generale competente, ARPA 3) fase decisoria Inizia con la
convocazione della conferenza dei servizi e termina con l'emanazione del
provvedimento finale (autorizzazione) Soggetti: Sportello IPPC,
Direzione Generale competente, Provincia e Comuni interessati,
eventualmente ARPA e richiedente
Competenze e attività in capo
alla Regione La Regione è l'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Presso la Giunta - Direzione
Generale Qualità dell'Ambiente è stato istituito con d.d.u.o. 4 luglio
2002 n. 12670 della Direzione Generale Affari Generali e Personale lo
Sportello IPPC. Allo Sportello fanno riferimento le seguenti attività
fondamentali: - accoglimento delle domande - protocollazione e
formazione del fascicolo - assegnazione della domanda e della
documentazione ricevuta alla Direzione Generale competente in base al
d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 (Qualità dell'Ambiente, Servizi di
Pubblica Utilità, Agricoltura) - accoglimento delle osservazioni sulla
domanda in forma scritta da parte dei soggetti interessati ai sensi
dell'art. 4 comma 7 d.lgs. 372/99 - conservazione di tutta la
documentazione presentata - conservazione di tutti gli atti inerenti il
procedimento, tra cui l'atto finale del procedimento (autorizzazione) -
attività inerenti alle richieste d'accesso alla documentazione e alle
informazioni conservate - comunicazione di avvio del procedimento -
convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della 1.241/90 -
rilascio dei provvedimenti autorizzativi Lo sportello funziona inoltre
da ufficio per le relazioni con il pubblico. Il dirigente della U.O.
Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata
Ambientale/IPPC è responsabile del procedimento autorizzativo. In tale
veste, dirige e coordina le attività dello Sportello, adotta i criteri
idonei ad apportare semplificazioni alla procedura, approva la modulistica
e rilascia le autorizzazioni integrate ambientali. Le Direzioni
Generali competenti in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670 (Qualità
dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità, Agricoltura) provvedono
all'istruttoria insieme ad ARPA o altro Ente delegato e partecipano alle
conferenze dei servizi, per mezzo del dirigente/funzionario individuato al
loro interno. L'ente delegato dalla D.G. Agricoltura provvede
direttamente all'istruzione della richiesta e trasmette l'esito
dell'istruttoria alla D.G. competente.
Attività in capo
all'ARPA ARPA provvede all'istruttoria tecnica e alla redazione del
documento tecnico costituente la base di decisione in sede di conferenza
dei servizi e lo trasmette alla D.G. competente. Fornisce chiarimenti e
delucidazioni sul documento tecnico in sede di conferenza su richiesta
della D.G. competente.
Fase decisoria del
procedimento Redatto il documento tecnico e conclusasi la fase
istruttoria, lo Sportello convoca apposita conferenza di servizi in base
ai dettami della l. 241/90. Alla conferenza partecipano: - la D.G.
competente in base al d.d.u.o. 4 luglio 2002 n. 12670, che individua al
proprio interno il dirigente/funzionario che la presiede e che esprime la
determinazione della Regione - lo Sportello IPPC, a titolo di supporto,
in persona del responsabile o di suo delegato - ogni altra D.G.
regionale avente interesse concreto al singolo
procedimento/autorizzazione, a titolo di supporto tecnico - la
Provincia e il comune/i Comuni interessati, secondo i principi fissati
nell'allegato B) della presente deliberazione, che esprimono le proprie
determinazioni ai fini della decisione finale - il richiedente, che pur
non avendo diritto al voto può avanzare proposte utili ai fini della
decisione - i soggetti interessati ai sensi della l. 241/90 art. 9 che
partecipano attraverso la presentazione di memorie scritte e
documenti. La decisione è assunta dalla Direzione regionale competente,
dalla Provincia e dal comune/dai Comuni interessati. La determinazione
della conferenza è trasmessa al responsabile del procedimento presso lo
Sportello che provvede all'assunzione del provvedimento autorizzativo e
alla sua comunicazione al richiedente dell'autorizzazione. Il dirigente
responsabile dello Sportello IPPC può predisporre modalità di
semplificazione.
Modulistica Il responsabile dello
Sportello provvede alla predisposizione della modulistica e in particolare
alla predisposizione dei modelli di: - comunicazione avvio
procedimento - richiesta di integrazioni ad ARPA - atto di
convocazione della conferenza dei servizi - verbale della conferenza
dei servizi - provvedimento finale.
Tempistica 60
giorni: tempo massimo per la predisposizione documento tecnico da parte di
ARPA e la trasmissione allo Sportello 150 giorni: durata massima
dell'intera procedura autorizzatoria.
ALLEGATO B - LINEE GUIDA
PER LE PROVINCE E I COMUNI LOMBARDI
I - Premessa Il
presente documento contiene una proposta di linea guida rivolta alle altre
Autorità Competenti Ambientali le quali devono supportare l'A.C. nello
svolgimento e nel controllo dell'intera procedura per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come previsto dalla
direttiva 96/61/CE e dal d.lgs 372/99. Vista: · la complessità del
procedimento; · l'elevato numero dei soggetti chiamati a contribuire
allo svolgimento dello stesso; · l'enorme quantità di dati da
raccogliere per la stesura della relazione tecnica relativa all'istanza
per i complessi IPPC esistenti; · la difficoltà sia da parte dei
gestori di fornire dati e informazioni in possesso già della Pubblica
amministrazione in quanto relative al territorio o a situazioni legate
allo stesso; · la difficoltà dei soggetti pubblici ad utilizzare dati
ed informazioni sul complesso IPPC in quanto, queste ultime, spesso sono
localizzate presso Enti pubblici molto diversi e difficilmente
raggiungibili, rispetto alla tempistica prevista dalla normativa in
essere. Pertanto, premesso quanto sopra, e tenuto conto che: · la
finalità del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, art. 3, comma 1, sono quelle di
rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali secondo dei principi
generali di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili per ridurre o eliminare fenomeni di
inquinamento significativi, evitando la produzione di rifiuti, utilizzando
l'energia e l'acqua in modo efficace, prevenendo gli incidenti limitandone
le conseguenze; · il medesimo decreto all'art. 4 comma 1 informa che
oltre alle informazioni richieste dalla normativa sull'aria, sull'acqua,
sul suolo e sul rumore, il gestore deve comunque dare anche informazioni
sull'impianto, sul tipo e sulla portata delle sue attività, sulle materie
prime e ausiliarie, sulle sostanze e sull'energia usate e prodotte
dall'impianto, sulle sue fonti, sul tipo, sulle entità delle varie
emissioni, sullo stato del sito di ubicazione dello stesso, sugli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente, sulla tecnologia utilizzata,
sulle altre tecniche in uso per prevenire, ridurre, controllare le
emissioni generate dall'impianto ed i rifiuti prodotti dallo stesso. Le
Pubbliche Amministrazioni che parteciperanno alla procedura autorizzativa
sia attraverso la Conferenza dei Servizi per il rilascio del parere di
competenza, sia quali detentori di dati e informazioni a livello locale
territoriale che dovrebbero essere forniti, non dal gestore del complesso
IPPC esistente in quel territorio, ma dalla P.A. stessa in quanto già in
suo possesso, sono cortesemente invitate a seguire le indicazioni sotto
riportate al fine di facilitare lo svolgimento dei procedimenti più volte
richiamati.
A) Parte riservata alle Amministrazioni
Comunali
A1) Identificazione Urbanistica del Complesso
IPPC Per identificazione urbanistica si intende la descrizione
territoriale, per un raggio di 500 m dal suo perimetro, del territorio
comunale dove è ubicato il complesso in esame fornendo all'A.C.: - i
dati catastali del complesso; - la zona urbanistica individuabile dal
PRG vigente o dalle eventuali modificazioni in essere purché in fase di
approvazione, nonché le eventuali NTA e la definizione delle altre zone
urbanistiche se presenti nel contesto territoriale considerato; - la
descrizione sintetica delle altre attività presenti sul territorio nel
raggio di 500 m dal perimetro del complesso indicando il tipo di attività
(produttiva, residenziale, artigianale, ricreativa, assistenziale,
sanitaria e/o altro) e se possibile le relative percentuali di territorio
di ciascuna di esse rispetto al territorio considerato con centro nel
complesso in oggetto (il gestore provvederà a completare il quadro con la
predisposizione di una planimetria con le informazioni ricevute); -
l'identificazione delle zone servite dalla fognatura pubblica e/o a
fognatura consortile indicando le reti fognarie, nonché la presenza di
eventuali impianti consortili di trattamento delle acque reflue e la
ragione sociale del gestore del servizio di depurazione; - la
descrizione sommaria della viabilità indicando dove possibile il tipo di
strada, il numero ed il tipo di veicoli che la utilizzano ed eventuali
informazioni su ingorghi e/o intasamenti.
A2) Identificazione
Ambientale del territorio su cui insiste il Complesso IPPC Per
identificazione ambientale si intende la descrizione ambientale del
territorio comunale dove è ubicato il complesso in esame, dei vincoli e
delle criticità presenti su detto territorio e gli eventuali piani
ambientali presenti sul territorio fornendo all'A.C.: - le informazioni
sui contenuti ambientali delle NTA; - l'indicazione della presenza sul
territorio comunale di zone sottoposte a vincoli ambientali indicando i
tipi di vincoli, i soggetti gestori di questi vincoli ed eventualmente le
norme di riferimento, nonché la presenza di Piani di Risanamento/Bonifica
di ecosistemi o altro.
A3) Descrizione delle criticità
ambientali del Complesso IPPC sul territorio Per descrizione delle
criticità ambientali del Complesso IPPC sul territorio si intende
l'identificazione delle eventuali criticità ambientali causate dal
complesso in esame ed i rapporti che il gestore ha attivato con la
pubblica amministrazione per superarli. L'amministrazione Comunale
fornisce all'A.C.: - la descrizione delle eventuali criticità
ambientali causate dal complesso relativamente all'aria, all'acqua (falda
e scarichi idrici), al rumore ed ai rifiuti eventualmente prodotti dalla
ditta; - il numero, il tipo, la durata e la natura dei contenziosi di
carattere ambientale che il gestore dell'impianto ha intrapreso/subito da
parte o sui cittadini e/o altre attività o insediamenti vicini; - la
descrizione delle iniziative messe in atto dalla pubblica amministrazione
per eliminare e/o minimizzare tali criticità.
A4) Espressione
del parere sindacale per la Conferenza di Servizio A4. 1) Criteri
per la definizione dei contenuti: Nell'espressione del parere sindacale
relativamente alla conferenza di servizio i competenti uffici comunali
devono tener conto che: - l'impianto in esame è esistente ai sensi del
d.lgs. 372/99 e già insediato nel territorio comunale da molto tempo; -
l'assetto del territorio intorno all'impianto non può essere modificato
solo attraverso le prescrizioni tecnico urbanistiche, ma deve essere
valutato l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le
migliori tecniche economicamente sostenibili che il gestore intende
mettere in atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle; - l'esame
ambientale e territoriale del complesso come indicato nei Punti A1), A2)
ed A3); - l'indicazione di altre situazioni specifiche.
A4.2)
Contenuti del parere: Il parere dell'amministrazione Comunale deve
essere espresso ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99 e deve
riportare: - l'assenso o il dissenso del comune sull'esercizio del
Complesso IPPC in base alle considerazioni di cui al precedente punto
A4.1); - le eventuali motivate richieste di prescrizioni di natura
territoriale ed ambientale coerenti con le competenze del comune
stesso; - l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura
ambientale comunali al fine di avere un confronto con i dati forniti dal
gestore.
B) Parte riservata alle Amministrazioni
Provinciali
B1) Identificazione territoriale del Complesso
IPPC Per identificazione territoriale si intende la descrizione del
sito comunale e/o sovra-comunale dove è ubicato il complesso in esame
fornendo all'A.C.: - la breve elencazione relativa alla presenza di
discariche, impianti consortili per il trattamento delle acque reflue,
impianti di trattamento rifiuti e/o di altri impianti d'interesse
provinciale. Tali informazioni devono essere fornite anche al gestore
dell'impianto che provvederà a completare il quadro con la predisposizione
della documentazione richiesta e di una planimetria con le informazioni
ricevute; - i corsi d'acqua superficiali presenti ed una loro sommaria
descrizione, nonché dove possibile il tipo e il numero di attività
comprese quelle civili e sanitarie che utilizzano il corso d'acqua
superficiale come emungimento e/o scarico di reflui idrici; - i corsi
d'acqua sotterranei presenti ed una loro sommaria descrizione, nonché la
presenza di pozzi pubblici e privati indicando il numero, la distanza, la
profondità e l'uso eventuale da parte del gestore del Complesso IPPC; -
la descrizione sommaria della viabilità indicando dove possibile il tipo
di strada, il numero ed il tipo di veicoli che la utilizzano ed eventuali
informazioni su ingorghi e/o intasamenti.
B2) Identificazione
Ambientale del territorio su cui insiste il Complesso IPPC Per
identificazione ambientale si intende la descrizione ambientale di
vincoli/piani provinciali che coinvolgono il territorio comunale dove è
ubicato il complesso in esame, che possano creare delle criticità su detto
territorio fornendo all'A.C.: - la descrizione sommaria di dette
criticità e le eventuali soluzioni adottate o in fase di adozione; la
descrizione delle criticità ambientali della falda con particolare
riferimento alla composizione della stessa ed alla sua permeabilità e
stratigrafia - la composizione, dove possibile e disponibile degli
scarichi idrici delle attività industriali su eventuali corpi recettori
superficiali presenti nel territorio ed interessanti il complesso in
esame.
B3) Descrizione delle criticità ambientali del Complesso
IPPC sul territorio Per descrizione delle criticità ambientali del
Complesso IPPC sul territorio si intende l'identificazione delle eventuali
criticità ambientali causate dal complesso in esame ed i rapporti che il
gestore ha attivato con la Provincia per superarli. In particolare si
richiede di fornire: - la descrizione delle criticità ambientali
causate dal complesso relativamente all'aria, all'acqua (falda e scarichi
idrici), al rumore ed ai rifiuti eventualmente prodotti dalla ditta; -
il numero, il tipo, la durata e la natura dei contenziosi che il gestore
dell'impianto ha intrapreso/subito da parte o sui cittadini e/o altre
attività o insediamenti vicini; - la descrizione delle iniziative messe
in atto dalla pubblica amministrazione per eliminare e/o minimizzare tali
criticità.
B4) Espressione del parere provinciale per la
Conferenza di Servizio B4.1) Criteri per la definizione dei
contenuti: Nell'espressione del parere provinciale, relativamente alla
conferenza di servizio, i competenti uffici provinciali devono tener conto
che: - l'impianto in esame è esistente ai sensi del d.lgs. 372/99 e già
insediato nel territorio comunale da molto tempo; - l'assetto del
territorio intorno all'impianto non può essere modificato solo attraverso
le eventuali prescrizioni tecnico urbanistiche, ma deve essere valutato
l'insieme delle criticità territoriali ed ambientali con le migliori
tecniche economicamente sostenibili che il gestore intende mettere in
atto, nonché i tempi di adeguamento per attuarle; - l'esame ambientale
e territoriale del complesso come indicato nei Punti B1), B2) e B3); -
l'indicazione di altre situazioni specifiche.
B4.2) Contenuti del
parere: Il parere dell'amministrazione Provinciale deve essere espresso
ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 372/99 e deve riportare: - l'assenso o
il dissenso della stessa sul Complesso IPPC in base alle considerazioni di
cui al precedente punto B4.1); - le eventuali e motivate prescrizioni
di natura territoriale ed ambientale coerenti con le proprie
competenze; - l'indicazione di eventuali autorizzazioni di natura
ambientale provinciali al fine di avere un confronto con i dati forniti
dal
gestore.
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